Dal 2018 le domande per accedere al credito d’imposta riconosciuto in relazione alla negoziazione assistita devono essere presentate dal 10 gennaio al 10 febbraio.
Sono questi i nuovi termini fissati dal Decreto del 30 marzo 2017 (Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 77 del 1° aprile 2017) al fine di inserire a regime il credito d’imposta fino a 250 euro riconosciuto, in caso di successo della negoziazione o di conclusione dell’arbitrato con lodo, alle parti che hanno corrisposto il compenso agli avvocati o agli arbitri. Le domande dovranno essere presentate tramite la procedura informatica resa disponibile dal Ministero della Giustizia sabato 1° aprile ed entro il 30 aprile il Dipartimento per gli affari di giustizia, comunicherà al richiedente l’importo del credito di imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti di negoziazione. Da non dimenticarsi che il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l’anno in cui è avvenuto il pagamento del compenso all’avvocato ed è utilizzabile in compensazione a decorrere dalla data di ricevimento della menzionata comunicazione ai beneficiari dell’importo spettante. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.