Posted On 27 Aprile 2017 By In Negoziazione With 1507 Views

Negoziazione assistita tempi rivisti

Dal 2018 le domande per accedere al credito d’imposta riconosciuto in relazione alla negoziazione assistita devono essere presentate dal 10 gennaio al 10 febbraio.

Sono questi i nuovi termini fissati dal Decreto del 30 marzo 2017 (Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 77 del 1° aprile 2017) al fine di inserire a regime il credito d’imposta fino a 250 euro riconosciuto, in caso di successo della negoziazione o di conclusione dell’arbitrato con lodo, alle parti che hanno corrisposto il compenso agli avvocati o agli arbitri. Le domande dovranno essere presentate tramite la procedura informatica resa disponibile dal Ministero della Giustizia sabato 1° aprile ed entro il 30 aprile il Dipartimento per gli affari di giustizia, comunicherà al richiedente l’importo del credito di imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti di negoziazione. Da non dimenticarsi che il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l’anno in cui è avvenuto il pagamento del compenso all’avvocato ed è utilizzabile in compensazione a decorrere dalla data di ricevimento della menzionata comunicazione ai beneficiari dell’importo spettante. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

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