L’obiettivo della riforma del Codice dei contratti pubblici è di semplificare e snellire la burocrazia nel settore degli appalti e promuovere la digitalizzazione dell’intero ciclo di vita, dalla programmazione fino all’esecuzione e conclusione.

Un ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement), come cita l’art. 22, è quello che mira a realizzare il nuovo Codice degli appalti tra le altre novità volte a rivoluzionare le pratiche di approvvigionamento pubblico. In questo contesto anche le piattaforme di acquisti digitali assumono importanza, impegnate a garantire funzionamento e sicurezza.

La via della digitalizzazione

Tale novità consente oltre alla redazione o l’acquisizione degli atti in formato nativo digitale, anche la pubblicazione e la trasmissione dei dati e dei documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, l’accesso elettronico alla documentazione di gara, la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l’interoperabilità con il fascicolo virtuale dell’operatore economico. Ma sarà possibile anche la presentazione delle offerte, l’apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale ed il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti.

Entro il 1° gennaio 2024, le stazioni appaltanti dovranno dotarsi di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e interoperabili in grado di interagire con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e la piattaforma nazionale dati. Inoltre, entro il 1° gennaio 2025 dovranno adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, come già previsto dal cosiddetto “Decreto BIM”, per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione del valore superiore a 1 milione di euro.

Una svolta importante

Questo cambio di passo favorisce la trasparenza e l’efficienza, riducendo i tempi e i costi delle procedure. La semplificazione e velocizzazione delle procedure d’appalto si tradurranno secondo le previsioni del MIT, in una riduzione della loro durata “da 6 mesi a un anno” e in una maggiore certezza delle tempistiche di aggiudicazione, affidamento, esecuzione e pagamento agli operatori economici.

Le piattaforme di approvvigionamento, che sono centrali in questa semplificazione, sono costituite dall’insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per assicurare la piena digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici nonché l’interazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici Anac.

Le regole per le piattaforme

Tutte le piattaforme di acquisto pubblico devono conformarsi alle regole tecniche predisposte dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). Tali prescrizioni, basandosi sul ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, prevedono il rispetto delle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) ai fini della programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dell’appalto attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili.

Il Codice appalti all’art. 26 individua le modalità di certificazione delle piattaforme di e-procurement e prevede che i requisiti tecnici delle stesse siano stabiliti dalla stessa Agenzia, di intesa con l’ANAC e la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale.  Destinatari delle regole tecniche, come si legge su Agenda Digitale, sono quindi “i titolari, i gestori e chi realizza le piattaforme di approvvigionamento digitale, imponendo di fatto anche ai partecipanti alla gara il rispetto delle procedure informatiche individuate”. Gli interessati sono quindi i chi sviluppa tali piattaforme che deve garantire conformità, ma anche i gestori delle piattaforme che devono garantire funzionamento e sicurezza.

I requisiti individuati sono: generali, ovvero riguardanti il rispetto dei principi del CAD sulla cittadinanza digitale e neutralità e trasparenza tecnologica; funzionali, rispetto al ciclo di vita dei contratti, con lo scopo di garantire l’accesso digitale con SPID e CIE, comunicazioni digitali e idonei sistemi di profilazione; e trasversali ai fini della redazione o acquisizione degli atti in formato nativo digitale, dell’accesso elettronico alla documentazione di gara al documento gara unico europeo in formato digitale (DGUE). Di questi, i primi due devono essere certificati ai titolari ma non ai gestori. AgID procederà quindi alla certificazione dopo l’invio di istanze di certificazione e passaggi di valutazione di conformità.

Il nuovo codice, e in particolare la sua parte dedicata alla digitalizzazione, sono una tappa importante rispetto alla modernizzazione del settore degli approvvigionamenti. Qualcosa che la contemporaneità richiede per migliorare snellendole pratiche spesso ripetitive e altamente burocratiche. Permettendo anche di verificare l’andamento della progettazione e monitorare efficacemente i costi e la sicurezza. Come affermano gli avvocati Mastromatteo e Santacroce, “il sistema di approvvigionamento pubblico potrebbe costituire un valido modello di riferimento anche per il ciclo di acquisti dei soggetti privati, ad oggi gestito in maniera ancora non del tutto digitalizzata”.